La riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno 2013, ha innovato profondamente l’attuale normativa, soprattutto le disposizioni che interessano l’amministratore del condominio rivelando l’intenzione del legislatore di sollecitarne la preparazione e l’aggiornamento professionale nell’interesse primario dei condomini
I compiti istituzionali dell’amministratore si dividono tra gestione ordinaria e straordinaria del condominio.
La gestione ordinaria del condominio prevede le seguenti attività
⦁ Dare esecuzione alle delibere assembleari
⦁ Convocare l’assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto condominiale
⦁ Vigilare sull’osservanza del regolamento di condominio e sull’utilizzo delle cose comuni e dei servizi
⦁ riscuotere gli oneri condominiali
⦁ fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso su specifica richiesta
⦁ provvedere al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
⦁ tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni
⦁ curare la tenuta dei seguenti registri: registro dei verbali delle assemblee ,registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità
⦁ conservare i documenti relativi alla gestione del condominio
⦁ preparare il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
⦁ ).curare i versamenti delle ritenute d’acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio e sui compensi professionali percepiti dallo stesso (articoli 23,25 D.P.R. 600/1973).
⦁ comunicare annualmente all’anagrafe tributaria i beni ed i servizi acquistati dal condominio, nonché i dati identificativi dei fornitori (art. 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973
La gestione straordinaria del condominio prevede le seguenti attività
⦁ convocare le assemblee per delibere relative a lavori straordinari
⦁ rispondere alle eventuali richieste avanzate dagli Uffici finanziari concernenti dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (art. 32, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 600/1973
⦁ Partecipare a riunione del Consiglio di Condominio
⦁ Richiedere preventivi per opere straordinarie
⦁ Redigere le pratiche per agevolazioni fiscali riguardanti le ristrutturazioni e il risparmio energetico sia per il condominio che per il settore immobiliare
L’amministratore potrà percepire per le attività di straordinaria amministrazione un compenso aggiuntivo che dovrà essere definito nel verbale di nomina oppure potrà essere definito in sede assembleare